Tolleranze edilizie e APE: come gestire le difformità nelle compravendite

Nell'attività quotidiana del geometra libero professionista, una delle criticità più frequenti è il disallineamento tra lo "stato di fatto" rilevato in cantiere e lo "stato legittimo" depositato presso i pubblici registri. Con il quadro normativo 2026, la questione delle tolleranze edilizie diventa cruciale non solo per la regolarità urbanistica, ma anche per la corretta redazione dell'APE.

Il tema è di grande attualità: il recente decreto "Salva Casa" (D.L. 69/2024, conv. L. 105/2024) ha ridefinito le soglie di tolleranza costruttiva, ampliandole in modo significativo. Ma un'estensione delle tolleranze non significa automaticamente che tutte le difformità siano sanate: la distinzione tra tolleranza e abuso rimane fondamentale, e il certificatore energetico non può ignorarla.

Il principio chiave
Un APE redatto su un immobile con difformità urbanistiche non sanate assevera dati tecnici riferiti a uno stato di fatto illegittimo. Il documento è contestabile, il rogito può essere impugnato e il tecnico certificatore può essere chiamato a rispondere della propria valutazione.

Tolleranza edilizia vs. difformità: la distinzione che conta

La normativa italiana ha subito nel tempo evoluzioni significative per definire cosa possa essere considerato "tolleranza". Non tutto è sanabile o trascurabile:

Tolleranza costruttiva

Scostamenti dimensionali rientranti nelle soglie del D.P.R. 380/2001 (come modificato dal Salva Casa): fino al 2% nelle misure planimetriche e altimetriche per immobili di dimensioni ridotte, con soglie crescenti per superfici maggiori. Non richiedono sanatoria.

Difformità parziale o variazione essenziale

Interventi che alterano significativamente la struttura, la sagoma, la volumetria o la destinazione d'uso. Richiedono obbligatoriamente una procedura di sanatoria (SCIA in sanatoria o Permesso in sanatoria) prima di qualsiasi atto di compravendita o certificazione energetica.

Riferimenti normativi D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia) art. 34-bis (tolleranze costruttive) · D.L. 69/2024 "Salva Casa" conv. L. 105/2024 · D.Lgs. 192/2005 (APE e certificazione energetica) · L. 47/1985 art. 40 (commerciabilità degli immobili) · D.Lgs. 192/2005 art. 6 (obblighi allegazione APE)

Il legame invisibile tra conformità urbanistica e APE

Molti committenti richiedono l'APE "a scatola chiusa", ignorando che il calcolo energetico si basa su dati geometrici e costruttivi che devono corrispondere allo stato legittimo dell'immobile, non al semplice stato di fatto.

Il rischio concreto è il seguente: se l'immobile presenta difformità urbanistiche — una veranda non autorizzata, una diversa distribuzione dei tramezzi che altera la volumetria riscaldata, un sottotetto trasformato abusivamente in zona living — il tecnico che redige l'APE basandosi sulla planimetria catastale reale sta asseverando dati che non corrispondono allo stato legittimo.

Esempio pratico: il sottotetto abusivo Un sottotetto trasformato abusivamente in zona abitata aumenta il volume riscaldato dell'edificio. Il software di calcolo energetico, applicato alla planimetria reale, calcola trasmittanze e fabbisogni su una volumetria che non è quella autorizzata. L'APE prodotto non è riferibile all'immobile legittimo: è un documento costruito su una premessa illegittima.

Perché gestire le difformità prima dell'APE

Redigere un APE su un immobile che presenta difformità non sanate significa esporsi a rischi professionali e legali inaccettabili:

  1. Contestabilità dell'APE: il documento è riferito a uno stato di fatto non corrispondente allo stato legittimo. In caso di contenzioso post-rogito, l'APE può essere impugnato come non conforme e il tecnico che lo ha firmato risponde della propria asseverazione.
  2. Responsabilità del certificatore: il tecnico che esegue il sopralluogo per l'APE deve valutare anche la conformità dell'immobile rispetto alla planimetria autorizzata. Ignorare difformità macroscopiche equivale, nel peggiore dei casi, a rendersi complice della irregolarità.
  3. Valutazione energetica distorta: una volumetria non legittimata altera i calcoli di trasmittanza e i fabbisogni energetici, rendendo l'APE non veritiero anche dal punto di vista tecnico, oltre che giuridico.
  4. Blocco della compravendita: le difformità urbanistiche non sanate che superano le soglie di tolleranza rendono l'immobile incommerciabile. Il notaio, nel rispetto della propria responsabilità professionale, non può rogitare un immobile con abusi non condonati.

Come procedere: la checklist del professionista

Per garantire trasparenza e sicurezza al cliente — e a sé stessi — occorre seguire un ordine preciso nelle verifiche preliminari alla certificazione energetica.

1
Accesso agli atti presso l'UTC: mai procedere alla certificazione energetica senza aver preventivamente verificato lo Stato Legittimo dell'immobile (art. 9-bis DPR 380/2001). Il confronto tra planimetria autorizzata e stato di fatto rilevato in sopralluogo è il primo passo obbligato.
2
Analisi della tolleranza: valutare se le variazioni rilevate rientrano nelle soglie di tolleranza costruttiva introdotte dal Salva Casa (D.L. 69/2024). Le nuove soglie sono differenziate per classi di superficie e meritano un'analisi puntuale caso per caso.
3
Sanatoria preventiva se necessaria: se la difformità eccede le tolleranze, è obbligatorio regolarizzare la posizione amministrativa prima dell'APE. La SCIA in sanatoria o il Permesso in sanatoria devono precedere il rilascio del certificato energetico.
4
Redazione dell'APE sullo stato legittimo: una volta verificata o ripristinata la conformità urbanistica, l'APE viene redatto sullo stato legittimo dell'immobile. Il documento è così coerente, difendibile e pienamente valido per il rogito.

Il Salva Casa e le nuove soglie: cosa cambia nella pratica

Il decreto Salva Casa ha ampliato le soglie di tolleranza costruttiva, graduandole in base alla superficie dell'unità immobiliare. Per unità fino a 60 m² la tolleranza ammissibile è del 6% sulle misure; scende al 5% per unità tra 60 e 100 m², al 4% tra 100 e 300 m², al 3% tra 300 e 500 m² e al 2% oltre i 500 m².

Queste soglie si applicano alle singole misure lineari, non alla superficie o al volume complessivo. Ciò significa che piccole imprecisioni costruttive — frequentissime negli edifici realizzati prima degli anni '90 — rientrano ora nelle tolleranze senza necessità di procedura di sanatoria. È un elemento di semplificazione importante, ma non una "sanatoria di massa": difformità strutturali, modifiche della sagoma o cambi di destinazione d'uso restano fuori da questa disciplina.

In sintesi: cosa rientra nelle tolleranze Salva Casa
Rientrano: piccole variazioni dimensionali nei muri, imprecisioni di posa, microvarianzioni di quota, scostamenti planimetrici nei limiti percentuali.

Non rientrano: realizzazione di locali non autorizzati, modifica della sagoma esterna, ampliamenti non consentiti, cambi di destinazione d'uso, difformità strutturali.

Conclusione: la regolarità è il primo valore dell'immobile

Le tolleranze edilizie non sono uno strumento per aggirare la legge, ma uno strumento di flessibilità per affrontare le piccole imprecisioni costruttive inevitabili in qualsiasi cantiere. Il framework normativo post Salva Casa è più chiaro e più favorevole, ma non elimina la necessità di una verifica puntuale prima di qualsiasi atto di certificazione o trasferimento.

In un mercato immobiliare dove la Direttiva "Case Green" spinge verso la riqualificazione profonda del patrimonio edilizio, la chiarezza urbanistica è la precondizione per qualsiasi intervento di efficientamento. Non si può costruire un futuro energetico sostenibile su basi urbanistiche fragili o irregolari.

L'integrità del professionista tecnico si misura nel rigore con cui analizza il punto di partenza: l'immobile, nella sua realtà legittima e documentata. La regolarità è il primo vero valore da tutelare, prima ancora dell'efficienza energetica.

CP

Geom. Christian Parenti

Geometra libero professionista, certificatore energetico accreditato CENED Lombardia (n. 17554) e SICEE Piemonte. Coordinatore della Sicurezza CSP/CSE. Opera nell'area del Lago Maggiore, Novara e Varese.

APE con verifica di conformità urbanistica

Prima di redigere il certificato energetico, verifico lo stato legittimo dell'immobile e ti indico se esistono difformità che richiedono sanatoria. Un servizio completo che protegge te e l'acquirente.

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